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Limite all’uso del contante scende anche nei Business Center

Dal prossimo 1 Gennaio 2022 anche nei Business Center e negli spazi di Lavoro Flessibili in genere, per ogni transazione si dovrà rispettare la nuova soglia per l’utilizzo del denaro contante.

Fino al 31 Dicembre di questo anno, il limite di legge è fissato in € 1.999,99 dal 1 Gennaio 2022 è drasticamente ridotta a € 999,99, questo si bene evice dall’art. 18, DL 124/2019 e art 49, D-LGS 231/2007.

Il “Collegato” alla legge di Bilancio 2020 ha disposto un progressivo abbassamento della soglia all’utilizzo del denaro contante da realizzarsi entro il 2022. In particolare: dal 1/07/2020 fino al 31/12/2021 è stato applicato il limite di €. 1.999,99a partire dl 1/01/2022 sarà applicato il limite di €. 999,99 Si ricorda che detto limite si applica ai trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante.

 

restrizioni-uso-contante-nuovi-limiti

Normativa in vigore pagamenti

Fino al 31/12/2021 è vietato il trasferimento:

  • di denaro contante
  • o di libretti di deposito bancari o postali al portatore
  • o di titoli al portatore in euro o in valuta estera

effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a €. 2.000.
Per tali trasferimenti è necessario ricorrere all’intermediazione di istituti di credito bancari, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento.

E’ imporante evidenziare e precisare che il trasferimento superiore a tale limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (CM MEF n. 2/2012). In sostanza pagare € 3.000,00 in contanti, frazionati in tre tranche da € 1.000,00 a titolo di corrispettivo per una qualsiasi operazione è comunque vietato.

Normativa in vigore prelievi e versamenti

Le operazioni di prelievo o di versamento di contante non sono configurabili come trasferimento tra soggetti diversi.
Se quindi il prelievo o il versamento sono superiori ai limiti – oggi € 1.999,99 dal 1 Gennaio 2022 € 999,99 – non concretizzano automaticamente una violazione (FAQ n. 10 del Dipartimento del Tesoro del 3.10.2017). Esse, pertanto, non comportano l’obbligo di effettuare la comunicazione di segnalazione da parte dei professionisti.

Sanzioni violazione soglia uso del contante

Ai sensi dell’art. 63 comma 1 del D. Lgs. n. 231/2007, fatta salva l’efficacia degli atti, alle violazioni relative a tale disciplina si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000,00 a 50.000,00.

Il minimo edittale:

  • per le violazioni commesse e contestate dal 1/07/2020 al 31/12/2021 è pari a €. 2.000
  • per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1/01/2022, il minimo edittale sarà anch’esso abbassato ad €. 1.000 (art. 63 co. 1-ter , D. Lgs. 231/2007, come inserito dall’art. 18 comma 1 lett. b) del DL 124/2019 convertito).

Maggiorazione: per le violazioni relative a importi superiori a 250.000 euro, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali (art. 63 comma 6 del DLgs. 231/2007).

Oblazione (art. 65, co. 9, D. Lgs. n.231/2007) – l‘oblazione è un rito alternativo al giudizio penale mediante il quale, con il pagamento allo Stato di una somma di denaro prestabilita, si estingue un particolare reato contravvenzionale, una sorta di depenalizzazione negoziata – : alla violazione relativa al limite all’utilizzo del denaro contante è applicabile l’oblazione (art. 16, L. 689/1981).
Prima della scadenza del termine previsto per l’impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio può chiedere al MEF il pagamento della sanzione in misura ridotta.
La riduzione ammessa e pari a un terzo dell’entità della sanzione irrogata.

Recidiva: il diritto all’oblazione non è esercitabile da chi se ne sia già avvalso per altra analoga violazione, il cui atto di contestazione sia stato ricevuto dall’interessato nei 365 giorni precedenti la ricezione dell’atto di contestazione o laddove il destinatario si sia già avvalso, nei 5 anni precedenti, della stessa facoltà.

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