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Bonus locazioni, quando e perchè non si applica il requisito del fatturato

In conseguenza della pandemia da Covid-19 sono state introdotte norme a sostegno delle imprese e delle partite iva.

Si sono susseguiti chiarimenti ed interpretazioni, con questo articolo vogliamo portare l’attenzione su una norma chiarita soltanto di recente e in cui a certe condizioni possono beneficiarne le imprese che gestiscono spazi di lavoro flessibili – Business Center, Coworking – ma anche le imprese clienti degli stessi spazi flessibili a cui i primi possono rendere noto questa opportunità.

L’articolo può quindi risultare molto utile per diverse imprese che non sono state informate di questa opportunità. Vediamo nel dettaglio cosa ha “scoperto” Ufficiarredati e che è stato già implementato in un business center di Modena relativamente al bonus locazioni.

Bonus Locazioni

Cosa prevedeva e prevede il bonus relativo ai contratti di locazione di immobili a uso non abitativo?

La sua disciplina è nell’art. 28 del D.L. n. 34/2020, il bonus matura con riferimento ai canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020. Il mese di Giugno è stato aggiunto dall’art. 77 del D.L. n. 104/2020.
Per accedere al bonus è necessario che in ciascuno dei mesi di riferimento il locatario oltre ad aver pagato i canoni, abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente – anno 2019 -. Il credito d’imposta è stato subito chiarito che spetta in ogni caso, indipendentemente dall’avvenuta diminuzione del fatturato, per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Il credito d’imposta spetta in misura piena a condizione che l’ammontare dei ricavi relativi al periodo d’imposta precedente non abbia superato la soglia di 5 milioni di euro. In tal caso il bonus è pari al 60% del canone di locazione.

Bonus locazioni senza limite fatturato

Bonus Locazioni quando decade il requisito del fatturato

Poca evidenza è stata data ad una casistica per la quale l’Agenzia delle Entrate, con la risposta numero 367 del 24 Maggio 2021, ha ben chiarito che l’esercente che all’inizio dello stato di emergenza da Covid-19 (31 Gennaio 2020 Delibera Consiglio dei Ministri 31/01/2020), aveva sede operativa o domicilio fiscale in un comune colpito da un evento calamitoso con stato di emergenza ancora in atto. In questo caso l’esercente può fruire del credito d’imposta previsto dal decreto “Rilancio” a risarcimento dei canoni di locazione versati nel periodo di lockdown a prescindere dalla riduzione di fatturato.

Come si è arrivati a questa conclusione? L’Agenzia delle Entrate ha risposto ad un interpello di un fotografo con attività in Emilia Romagna, che richiamava il Decreto nr. 187 del Presidente della Regione Emilia Romagna, che il 28/11/2019 dichiarava lo stato di crisi regionale per gli intensi eventi meteorologici che in Novembre del 2019 colpivano l’intera Regione. Alla luce di questo Decreto, il fotografo chiedeva chiarimenti circa la fruizione del credito di imposta da imputare all’art. 28 del decreto legge 34 del 19/05/2020 (cosidetto Decreto Rilancio) senza considerare nel conteggio il calo di fatturato.

Nell’ambito di altri chiarimenti riguardanti il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 sempre del Decreto Rilancio, la disposizione normativa richiede per beneficiarne i seguenti elementi:
a) domicilio fiscale o la sede operativa dell’impresa nel territorio di comuni colpiti da un evento calamitoso
b) gli stati di emergenza dovevano essere ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 (al 31/01/2020, Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020)
c) domicilio fiscale o sede operativa fiscale dell’impresa o del titolare di partita iva fosse stabilito in tali luoghi, a far data dall’insorgenza dell’originario evento calamitoso evento.

La comune ratio legis che ispira le misure inserito nel Titolo II “Sostegno alle imprese e all’economia”, induce a sostenere che anche in relazione al credito d’imposta di cui all’art. 28 – oggetto nel nostro articolo – , occorre pervenire alla medesima interpretazione.

Cosa ne consegue? Ne consegue quindi che se il comune dove ha sede il Business Center o il Coworking è incluso tra i comuni colpiti da un evento calamitoso il cui conseguente stato di emergenza era ancora in atto, alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19 il contribuente può fruire del credito d’imposta per il bonus locazioni per il 2020 prescindendo dalla riduzione del fatturato.

Come procedere?

Il primo passo da compiere è verificare se la propria impresa ha sede in un Comune in stato di calamità al 31 Gennaio dello scorso anno. Lo sono ad esempio i business center con sede in Emilia Romagna per il decreto citato nell’articolo, ma lo è la città di Genova per il ponte Morandi per citare alcuni casi.

Se il business center, il coworking è in uno di questi comuni occorre tempestivamente contattare il proprio consulente che deve procedere entro il termine di scadenza della dichiarazione dei redditi con modello unico a richiedere il credito di imposta.

Caso reale

Prima di pubblicare questo articolo, nel mese di Giugno abbiamo segnalato questa opportunità di cui siamo venuti a conosenza al consulente di uno dei business center affiliati ad Ufficiarredati con sede a Modena quindi in un’area in stato calamitoso al 31 Gennaio 2020. Abbiamo pazientemente atteso le risposte e le verifiche. In questi giorni tramite modello F24 l’azienda ha parzialmente fruito del relativo credito di imposta.

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