Premessa
In un recente articolo abbiamo focalizzato l’attenzione sul concetto di domicilio professionale o domiciliazione professionale.
Abbiamo spiegato cos’è il domicilio professionale, chi ha un domicilio professionale, la differenza dal domicilio, come poter avere un domicilio professionale. Oggi poniamo la nostra attenzione su chi è competente a verificare l’esistenza del domicilio professionale e quali requisiti devono sussistere affinchè si abbia un domicilio professionale.
Perchè è importante comprendere chi deve verificare il domicilio professionale e quali requisiti devono essere verificati?
Come verificare l’esistenza del domicilio professionale
22 Novembre 2010
Prima di arrivare ad oggi al 2019, è opportuno fare un salto indietro di ben 9 anni.
Il 22 Novembre 2010, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, rispondeva nel modo seguente ad un quesito posto nel Luglio dello stesso anno dal Consiglio dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna:
In relazione al quesito formulato in data 8 luglio 2010, con il quale si domanda quali documenti l’Ordine deve richiedere per verificare l’esistenza del domicilio professionale di un iscritto nella provincia di competenza, si osserva quanto segue.
Il domicilio professionale dell’iscritto a differenza degli altri requisiti richiesti per l’iscrizione nell’albo non è accertabile mediante richiesta di documentazione ad una pubblica amministrazione in quanto non esiste un elenco dei domicili professionali degli iscritti negli albi.
L’elenco dei domicili professionali degli iscritti è un dato posseduto esclusivamente dall’Ordine che, dunque, è il solo soggetto in grado di verificare, all’occorrenza, l’effettiva reperibilità dell’iscritto.
Ciò può avvenire notificando all’interessato con raccomandata A/R una comunicazione per verificare la sua reperibilità presso il domicilio dichiarato. Potranno in questo caso trovare applicazione gli articoli 8 e 12, legge 20 novembre 1982, n. 890 (‘Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connessa con la notificazione di atti giudiziari”) e gli articoli 137 e seguenti del c.p.c., come richiamati dall’articolo 149 dello stesso codice di procedura civile.
Il destinatario è considerato reperibile (consegna in mani proprie: artt. 137 e 138 c.p.c.; artt. 8 e 12 legge 890/1982) quando:
- egli stesso (o chi per lui) ritira il documento e firma l’avviso di ricevimento che viene poi inviato all’Ordine;
- il destinatario rifiuta il documento (art. 138, comma 2, c.p.c.).
Il destinatario non è reperibile quando:
- non è possibile effettuare la consegna in mani proprie (art. 140 c.p.c.) all’indirizzo in possesso dell’Ordine;
- i soggetti autorizzati a ritirare la raccomandata si rifiutano di accettarla (art. 139 e 140 c.p.c.);
- la raccomandata non viene ritirata dal destinatario presso l’ufficio postale dove si trova in giacenza (art. 8, L. 890/1982 — “compiuta giacenza”).
Nel 2010 quindi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti indicava esattamente chi era competente a verificare il domicilio professionale di un iscritto e la risposta è:
l’Ordine di appartenenza
Il Consiglio Nazionale evidenziava in forma scritta anche quale fosse il metodo da adottare per verificare il domicilio professionale di un iscritto:
mediante l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno, che il destinatario iscritto all’Ordine poteva rifiutare dando comunque evidenza della propria presenza a quell’indirizzo. Mediante ritiro della stessa a cura del professionista o del ritiro a cura di persona da lui autorizzata.
Alla luce di queste indicazioni – documento originale – , il professionista poteva domiciliarsi professionalmente quindi in mancanza del requisito della residenza e di uno studio di proprietà o in affitto nella città, presso un Business Center anche semplicemente richiedendo un servizio di domiciliazione con ritiro posta e magari una targa con il suo nome in bella evidenza.
Il personale del Business Center doveva avere cura di ritirare ogni documento destinato al professionista comprese raccomandate, notifiche ed atti giudiziari. Queste disposizioni vedremo tra poco erano necessarie, però non sufficienti per dire che a quell’indirizzo ci fosse realmente un domicilio professionale di un professionista.
15 Marzo 2019
Torniamo al 2019, il 15 Marzo di quest’anno il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili comunicava ai Presidenti dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili quanto segue:
Gentile Presidente, nell’ambito dei controlli che il Suo Ordine é chiamato ad effettuare per il mantenimento dei requisiti per l‘iscrizione all‘albo ritengo utile fornirLe alcune indicazioni riguardanti la verifica del domicilio professionale; “avere la residenza o il domicilio professionale nel circondario in cui é costituito l’Ordine” é infatti uno dei requisiti richiesti dall‘art. 36 del D.Lgs. 139/2005 per I’iscrizione nell’albo e per il suo mantenimento.
In base alla normativa vigente, dunque, il criterio di collegamento tra il professionista e l‘albo di riferimento é, alternativamente, la residenza o il domicilio professionale. Si é, in altri termini, svincolata la facolta d’iscrizione nell’albo dalla residenza (intesa come luogo ove confluiscono gli interessi morali sociali e familiari di una persona) rendendola alternativa al domicilio professionale, inteso come sede ove il professionista esercita in maniera stabile e continuativa la propria attività ciò rileva in tutti quei casi in cui l’iscritto abbia la sede professionale in un luogo diverso da quello in cui questi risiede.
Secondo la giurisprudenza per domicilio professionale deve intendersi la sede principale degli affari ed interessi del professionista, cioé il luogo in cui questi esercita in modo stabile e continuativo la propria attività; esso può essere identificato, in linea di principio, con lo studio professionale. La medesima giurisprudenza ha, altresì, precisato come tale concetto si caratterizzi principalmente per I’elemento soggettivo dell‘intenzionalita di costituire e mantenere in un determinato luogo il centro principale delle proprie relazioni economiche e risulti verificabile sulla base di determinati dati oggettivi (quali frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari). In sostanza il domicilio professionale deve individuarsi nel luogo in cui I‘iscritto esercita in modo prevalente la sua attività, pertanto:
– altri luoghi ove questi possa recarsi, ancorché con una certa frequenza, per le esigenze della sua attività devono ritenersi esclusi dal concetto giuridico di domicilio professionale;
– anche in presenza di una pluralità di sedi, si dovrà, comunque, tenere conto dei sopracitati elementi soggettivi ed oggettivi al fine di individuare il luogo in cui l’esercizio dell‘attività professionale risulta stabile, continuativo e prevalente.
Si osserva ancora che, nella citata nozione, rileva il collegamento del domicilio professionale all’ambito territoriale in cui si intende svolgere l’attività prevalente, in quanto tale nesso rende possibile garantire la reperibilità dell‘iscritto nei confronti dell’Ordine di appartenenza consentendo a questo di effettuare sia le comunicazioni istituzionali relative alia professione, sia le dovute verifiche ai fini del mantenimento dell’iscrizione nell‘Albo. Ne consegue che, qualora il professionista intenda trasferire il domicilio professionale, questi sarà tenuto a trasferire anche la propria iscrizione nell’Albo dell’Ordine costituito nel luogo in cui risulta il nuovo domicilio professionale.
Con riferimento alla verifica della sussistenza del requisito del domicilio professionale inteso come sede dell‘esercizio stabile, continuativo e prevalente deIl‘attivita professionale, non essendo disponibile un pubblico elenco dei domicili professionali, l’Ordine dovrà verificare sia quegli elementi di fatto che direttamente o indirettamente denuncino la presenza in un certo luogo dello svolgimento dell’attività professionale, sia quelli (quale frequenza, periodicità e continuità delle prestazioni erogate, numero dei clienti, giro di affari), atti a far ritenere “in modo inequivocabile” che l’iscritto esercita in modo prevalente la professione nel domicilio dichiarato.
Alla luce di quanto sopra esposto, La invito ad effettuare le necessarie verifiche per il mantenimento dei requisiti d’iscrizione e di procedere alla cancellazione d’ufficio dall’albo, previa comunicazione dell’avvio della procedura ai professionisti interessati nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 241/1990.
In merito alla modalità di effettuazione delle verifiche periodiche nell’ambito dei compiti di tenuta dell’Albo, Le ricordo che – come evidenziato anche nell’informativa n. 28/2018 – essa può avvenire anche attraverso la richiesta dell’iscritto di rendere nuovamente le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ex artt.46 e 47 del DPR 445/2000, rese in sede di presentazione della domanda di iscrizione. Si ricorda inoltre che – ai sensi dell’articolo 71, del DPR 445/2000 citato – sulle dichiarazioni rese l’Ordine è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla loro veridicità.
Effetti dell’informativa del CNDEC
L’informativa del mese di Marzo che abbiamo esplicitato del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ovviamente si riflette sul lavoro svolto dal Business Center.
Negli ultimi anni sono cresciute le richieste formulate ai Business Center di servizi di domicilio professionale da parte di professionisti che dovendo iscriversi all’Albo o trasferirsi in un determinato Albo e non disponevano del requisito della residenza, nè tantomeno disponevano di uno studio in affitto o di proprietà.
1 – Il Business Center poteva proporre al professionista:
- il noleggio di lungo periodo di una postazione di lavoro in coworking o di una stanza ufficio chiusa. In questo modo si creava il domicilio professionale del professionista.
2- Il Business Center poteva alternativamente proporre:
- un servizio di recapito abbinato all’utilizzo occasionale, ma ripetuto di una postazione di lavoro condivisa o di una stanza chiusa. Riteniamo corretta questa soluzione nel caso in esame: professionista che si voglia iscrivere all’Albo di una determinata provincia e senza disponibilità di studio in altra città.
3- Il Business Center poteva in ultima alternativa proporre:
- l’attivazione di un recapito postale o di un servizio di domiciliazione con ritiro di qualsiasi documento destinato al professionista, senza contrattualizzazione di soluzioni di temporary office.
La soluzione numero tre è economicamente la più vantaggiosa per il professionista e per questo di gran lunga la più richiesta. Un costo annuo del servizio che in funzione della città di interesse è compreso tra € 600 e €900+iva per 12 mesi di contratto.
Il prezzo di questa soluzione inferiore al costo della soluzione due e della soluzione uno, crea anche concorrenza sleale tra i business center. Un prodotto, il domicilio professionale, che sembra essere sottoscrivibile con tutte e tre le soluzioni viene offerto a prezzi molto diversi. Nella realtà dei fatti, alla luce di quanto fino ad ora scritto appare evidente che la proposta numero tre difficilmente possa essere considerata un domicilio professionale, salvo forse i casi di professionista alla prima iscrizione all’albo.
Sempre la proposta numero tre, ma anche la numero due certamente non qualificano e non creano un domicilio professionale nel caso in cui il professionista sia titolare di più di uno studio.
Il domicilio va individuato nel luogo in cui il professionionista esercita in modo prevalente la sua attività e che, pertanto, “gli altri luoghi ove questi possa recarsi, ancorché con una certa frequenza, per le esigenze della sua attivita devono ritenersi esclusi dal concetto giuridico di domicilio professionale”.
Conclusione
Alla luce di quanto esposto, con possibili verifiche da parte di ogni Ordine Professionale del domicilio di propri iscritti, si potrebbero verificare situazioni di professionisti convinti di poter vantare un domicilio professionale presso un business center che alla prova dei fatti si limita esclusivamente ad un recapito postale.
Il business center, di fronte a richieste di domicili professionali, dovrebbe chiarire ed illustrare al potenziale cliente in cosa consiste un domicilio professionale e quali servizi del business center possono davvero crearlo se pur con un aggravio di costi per il potenziale cliente.
Gianluca Mastroianni dice
Le richieste da parte di Avvocati di avere un indirizzo dove ricevere atti in una determinata città, non si configura come un domicilio professionale. Si tratta di un indirizzo da utilizzarsi in alternativa alla Cancelleria del Tribunale.In questo caso il professionista potrebbe attivarne più di uno in città diverse.