Spese anticipate nel business center per conto del cliente e depositi cauzionali
Con l’introduzione dal 1 gennaio di quest’anno della fatturazione elettronica, sono cambiate le modalità di addebito dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Questo cambiamento riguarda anche i business center che per l’attività svolta, noleggio di uffici temporanei arredati e per i servizi di segreteria, compiono operazioni fuori campo iva ed escluse iva.
Prima di approfondire l’argomento imposta di bollo nelle fatture elettroniche, precisiamo che parliamo di esclusione iva e non di esenzione iva. Se l’esenzione è infatti disciplinata dall’art. 10 del dpr 633/72 e fa ad esempio riferimento a prestazioni mediche e sanitarie, le operazioni escluse fanno riferimento all’articolo 15 del dpr 633/1972. Si tratta di operazioni definire “non rilevanti” che non concorrono al volume di affari. Tra queste:
- le somme dovute a titolo di interessi moratori o di penalità per ritardi o altre irregolarità nell’adempimento degli obblighi del cessionario o del committente
- il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata
- le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente documentate
- l’importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa
- le somme dovute a titolo di rivalsa dell’imposta sul valore aggiunto
Spese anticipate quando sono escluse iva
In merito alle spese anticipate (punto 3) in nome e per conto del cliente, pensiamo alle spese postali, secondo l’orientamento più rigoroso, le spese si considerano sostenute in nome e per conto del cliente se risultano da un’idonea documentazione giustificativa a quest’ultimo intestata. In pratica, le somme anticipate devono trovare riscontro nella fattura emessa dal terzo ed intestata direttamente al cliente, in qualità di mandante (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 5 agosto 2009, n. 203).
Premesso che la previsione sull’esclusione dalla base imponibile opera alla duplice condizione, prevista anche dal corrispondente precetto comunitario (articolo 79, par. 1, lett. c, della Direttiva n. 2006/112/CE), che tali spese siano sostenute in nome e per conto della controparte e che risultino da idonea documentazione, è possibile osservare che, per quanto riguarda il requisito della “spendita del nome”, secondo un orientamento della prassi amministrativa, può ravvisarsi un pagamento effettuato in nome e per conto di terzi a condizione che dal contratto emerga il presupposto essenziale perché si renda applicabile l’esclusione dall’applicazione dell’IVA prevista dalla disposizione contenuta nel citato articolo 15, primo comma, n. 3, costituito dalla diretta insorgenza nella sfera patrimoniale del committente dell’onere di cui trattasi” (R.M. 17 aprile 1996, n. 59/E).
Con specifico riferimento alle spese postali, ciò significa che l’esclusione dalla base imponibile opera quando le condizioni di vendita riportino l’indicazione generica che tali spese sono anticipate in nome e per conto del cliente, anche senza la necessità di specificarne l’esatto ammontare. Ai fini dell’esclusione della base imponibile è richiesto, da un lato, che nelle condizioni generali di vendita sia esplicitamente indicato che le spese postali di spedizione sono a carico dell’acquirente e, dall’altro, che le somme escluse dalla base imponibile siano documentate dalle singole ricevute postali di spedizione o, globalmente, dalla distinta.
Ricapitoliamo e chiariamo: possono essere escluse dalla base imponibile IVA soltanto le somma pagate a titolo di rimborso di anticipazioni fatte dal mandatario con rappresentanza della controparte, non anche i rimborsi di costi sostenuti per l’effettuazione di prestazione di servizi.
E’ però necessaria la presenza di un nesso causale, cioè l’esistenza di un accordo esplicito tra le parti (pensiamo al contratto di recapito e domiciliazione o ufficio virtuale) con cui il cliente autorizza il professionista ad effettuare operazioni e spese in suo nome e per proprio conto.
Deposito cauzionale fuori campo iva
Altro servizio che riguarda i business center e che determina l’insorgenza dell’applicazione di bollo in fattura è da ricondurre alle somme richieste ai clienti di uffici residenziali, somme richieste a titolo di garanzia di futuri inadempimenti. Per questo motivo i depositi cauzionali, sono operazioni fuori campo IVA e non sono il corrispettivo di una prestazione di servizio, né di una cessione di beni, non rientrano nel campo di applicazione dell’imposta. Non è quindi necessaria l’emissione della fattura. Nel caso si propenda però per l’emissione della fattura (procedura consigliata) è necessario riportare la seguente dicitura “operazione fuori campo IVA art. 2 DPR 633/72”, in quanto operazione avente come oggetto la cessione di danaro.
Per queste due fattispecie riconducili a servizi erogati nei business center e stante quanto disposto dalla legge non si applica l’IVA. Per effetto dell’ art 7 bis comma 3 DL 43/2013, l’imposta di bollo da applicare su importi superiori a €. 77,47 è pari a €. 2,00.
In un prossimo articolo approfondiremo le modalità di addebito dell’imposta di bollo sulle nuove fatture elettroniche.
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