Come riconoscere un atto giudiziario
Sempre più frequentemente nei business center vengono recapitati ai clienti domiciliati, con contratto diverso dal semplice recapito postale, degli atti giudiziari.
Questa tendenza è in crescita e spesso legata alla natura dei clienti che trasferiscono le sedi legali presso i centri uffici. Da una parte si è ridotta drasticamente il volume di posta consegnata dall’altra sono aumentati gli atti giudiziari.
All’aumentare del numero di documenti consegnati è importante comprendere bene cosa è un atto giudiziario, come riconoscerlo, sapere cosa può contenere l’atto giudiziario e quali effetti produce il ritiro o il rifiuto dello stesso.
Prima di chiarire il significato di notifica di atto giudiziario occorrerà brevemente chiarire il significato di atto giudiziario e come riconoscere un atto giudiziario da altre comunicazioni di tipo amministrativo o informativo proveniente da avvocati, enti (comune) o “istituzioni” (polizia, carabinieri, inps, equitalia).
In primo luogo è il colore della busta che contiene la comunicazione che ci da un indizio di cosa stiamo ricevendo.
Se la busta è verde – immagine seguente -, il suo contenuto non va assolutamente trascurato. Tuttavia, al suo interno, potremmo anche trovare una comunicazione che è un semplice invito a testimoniare in merito a fatti riguardanti altri persone, dei quali siamo a conoscenza.
Di solito sulla stessa busta troviamo un numero che è già indicativo del suo contenuto, i numeri 76, 77, 78 e 79 identiificano atti giudiziari (sentenze, ordinanze o decreti ingiuntivi) o multe.
Ciò detto, aperta la busta, al suo interno potremmo trovare un atto giudiziario, vale a dire un atto processuale di natura civile, penale o amministrativa, facilmente intuibile dal suo frontespizio.
La convocazione può arrivare da un Tribunale in quanto inviata da un giudice, dalla cancelleria o dagli uffici giudiziari, ma il mittente può essere anche un avvocato. Se siamo in buona fede e a memoria non abbiamo nulla da temere è utile accettare di ricevere la busta per capire cosa troveremo al suo interno.
Nel caso della segreteria del business center, in presenza di un contratto regolare con il cliente domiciliato, un cliente che non è un abusivo, questi atti sono da ritirare ed il ritiro e gestione rientrano nel servizio di domiciliazione.
Cosa può contenere un atto giudiziario?
- chiamata a testimoniare (intimazione): avviso di comparire in udienza per riferire informazioni
- sentenze: atto solenne del giudice, contenente la decisione in merito a una causa. Si tratta di una scelta irrevocabile, che eventualmente può essere impugnata rivolgendoci a un giudice superiore (Corte di Appello, Consiglio di Stato, Cassazione ecc)
- decreti: documento relativo ad attività interna ad un processo, oppure di provvedimenti cautelari (es sequestro di beni oppure misura che riguarda la persona). Sono decisioni prese al di fuori dell’udienza, senza quindi il contraddittorio tra le parti ed in quanto tali opponibili entro certi termini riportati sul documento stesso
- ordinanze: atto che regola questioni procedurali tra le parti in questione. Ha una efficacia provvisoria ed è destinata a essere modificata da una successiva sentenza. Deve essere motivata
- citazioni: convocazione in tribunale, ad una certa data, per una causa che ci interessa
- precetti: avviso di avvio del pignoramento, con relativa intimazione a pagare entro 10 giorni. Anch’esso atto opponibile.
Così facendo si capirà subito come, da cosa e se doversi difendersi, oltre alla tempistica con cui rivolgersi ad un professionista.
La notifica dell’atto giudiziario
Ciò detto, le comunicazioni contenenti gli atti richiamati avvengono a mezzo posta (con obbligo di firma per ricezione, classica raccomandata con ricevuta di consegna) o tramite rilascio diretto (consegna a mano) da un pubblico ufficiale giudiziario.
Il rifiuto della ricezione della busta è molto rilevante ai fini giuridici, in quanto anche con il rifiuto del plico, la notifica risulta perfezionata e produrrà i suoi effetti giuridici. Si sconsiglia per tanto il rifiuto sia in quanto gli effetti della consegna decorreranno ugualmente (e quindi anche i tempi per adeguare una propria difesa) e sia perchè non si conoscerà il suo contenuto e quindi da cosa e se doversi difendere.
E se il destinatario dell’atto non è in casa o fosse assente per ferie?
E’ bene chiarire da subito che la consegna (notifica) del plico non deve necessariamente eseguirsi al diretto interessato, il quale – ovviamente non sarà tenuto a non muoversi mai dalla propria residenza – ed il piego può essere consegnato, nel luogo indicato sulla busta, che contiene l’atto da notificare, a persona di famiglia, che conviva anche temporaneamente con lui, ovvero ad un addetto alla casa, ovvero, al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore ai 14 anni.
In mancanza delle persone su indicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile, ovvero, a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.
Quest’ ultima tipologia si sta sviluppando sempre di più ed agevola la mobilità lavorativa in quanto consente di poter essere sempre in tempo reale a conoscenza di informazioni che ci riguardano, dovunque ed a distanza dal luogo di ricezione.
Trattasi di un servizio che i business center e le società che offrono servizi di domiciliazioni legali a professionisti, aziende, ma anche a privati cittadini che per motivi anche non professionali possono scegliere, a pagamento, dove avere il proprio domicilio.
Ovviamente, trattandosi di un servizio offerto dopo la sottoscrizione di un contratto, o l’adesione ad un’offerta, l’ufficio o la persona che si onera della domiciliazione ha la responsabilità di ricevere, custodire ed informare il destinatario della corrispondenza pervenuta e potrà essere ritenuto responsabile di un eventuale inadempimento (mancata consegna) che abbia danneggiato il suo cliente destinatario della corrispondenza.
Questo aspetto è uno dei tanti motivi per cui in Ufficiarredati è stato pensato e realizzato Virtuoso, il software per la gestione delle comunicazioni verso i clienti residenziali e domiciliati. Avere uno strumento che consenta rapidamente e in modo semplice di avere prova dell’avvenuta comunicazione di atti anche giudiziari ricevuti al business center.
Ma se il destinatario non è presente presso il domicilio e non ha attivato un servizio di domiciliazione presso un business center viene informato comunque?
Per il contribuente e quindi in materia fiscale, la Legge di bilancio 2018 ha tolto una garanzia che prevedeva che l’agente postale desse notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata (c.d. raccomandata informativa o Comunicazione di avvenuta notifica C.A.N.14). Oggi infatti non vi è più l’obbligo di ricevere una raccomandata informativa sulla consegna a terze persone di un atto che ci riguarda, conseguentemente se il portiere o il business center smarriscano o dimenticano di consegnare la busta la notifica sarà perfezionata e la persona non nè avrà conoscenza.
La notifica arriva sempre dal postino?
La digitalizzazione della giustizia ha portato novità anche nella modalità di notifica. con la legge 183 del 2011 è stata introdotta la facoltà dell’avvocato di notificare gli atti a mezzo di una “semplice” PEC posta elettronica certificata, senza alcuna autorizzazione del Consiglio dell’Ordine.
L’avvocato dovrà innanzitutto preparare un documento informatico, ovvero un file con estensione .pdf contente l’atto oggetto di notifica: l’atto potrà essere di origine informatica, (un atto di citazione, un ricorso, un provvedimento telematico dell’autorità giudiziaria), oppure di origine analogica, ovvero cartacea, in tal caso il documento dovrà essere digitalizzato mediante un’operazione di scansionamento.
Il file dovrà poi essere firmato digitalmente (al fine di garantire l’autenticità dell’originale) ed allegato al messaggio di posta.
Unitamente all’atto da notificare, l’avvocato dovrà allegare un altro documento informatico (sempre con estensione .pdf) contente la relata di notifica, il cui contenuto è indicato minuziosamente dall’art3bis, comma 5, della legge 53/1994. Anch’esso dovrà essere completo di firma digitale.
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